Il Tribunale di Campobasso ha accolto il ricorso presentato da una cittadina extracomunitaria, assistita dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Caterina Savastano e Monica Minadeo (Studio legale Iacovino & Associati) per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
In particolare la donna stabilmente convivente con cittadino italiano, decideva, dapprima, di regolarizzare l’unione tramite contratto di convivenza e, successivamente, di presentare presso la competente Questura istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, che veniva però rigettata.
Il Tribunale di Campobasso, aderendo alle difese della cittadina straniera, ha annullato il decreto di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Campobasso e si è espresso in favore del riconoscimento del diritto dello straniero convivente con cittadino italiano al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, anche in assenza di matrimonio.
In altre parole, l’assenza del matrimonio, ritenuto requisito “ordinario”, non osta al rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in presenza di un rapporto affettivo e familiare autentico (e quindi di un rapporto di fatto).
La pronuncia in questione non risponde solo ad un fondamentale principio di eguaglianza sostanziale ma mette in luce una interpretazione nuova ed evolutiva del concetto di famiglia (comprensivo anche delle unioni di fatto tra individui) segno di una forte volontà di integrazione e di tutela del diritto, costituzionalmente garantito, all’unità familiare ed, in generale, alla vita privata.