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giovedì, Novembre 28, 2024

Ordinanza del sindaco di Trivento per la manutenzione delle siepi, delle cunette, delle aree incolte e dei fossi di scolo che fiancheggiano le strade

AttualitàOrdinanza del sindaco di Trivento per la manutenzione delle siepi, delle cunette, delle aree incolte e dei fossi di scolo che fiancheggiano le strade

Ordinanza del sindaco di Trivento per la manutenzione delle siepi, delle cunette, delle aree incolte e dei fossi di scolo che fiancheggiano le strade. Il sindaco Pasquale Corallo ha pubblicato la seguente ordinanza: A) PER LE SIEPI, PIANTAGIONI ED ALBERATURE (art. 29 del Codice della strada e art. 26, comma 6, del D.P.R. n. 495/1992): 1) di mantenere le siepi in modo da non ristringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria; 2) di rimuovere, nel più breve tempo possibile, gli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale; B) PER LA MANUTENZIONE DELLE RIPE (art. 31 del Codice della strada) 1) di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi; C) PER LA CONDOTTA DELLE ACQUE E I CANALI ARTIFICIALI E MANUFATTI SUI MEDESIMI (art. 32 e art. 33 del Codice della strada) di provvedere: 1) alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale o vicinale, compresa la rimozione degli ingombri anche ai sensi degli articoli 913, 915, 916, 917 del codice civile; 2) alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento; 3) allo scavo e approfondimento, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire con particolare attenzione al livello di scorrimento, impedendo ristagni o rallentamenti; 4) a ripulire, nei tratti intubati i tombini e i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso. La violazione ed il mancato rispetto delle suddette norme del Codice della Strada comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 173,00 ad € 694,00.

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