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venerdì, Novembre 8, 2024

Amministrative di Trivento, il TAR rigetta il ricorso elettorale presentato dall’opposizione e accoglie le argomentazioni della difesa sostenuta dagli avvocati Scarano e Petrossi

TriventoAmministrative di Trivento, il TAR rigetta il ricorso elettorale presentato dall’opposizione e accoglie le argomentazioni della difesa sostenuta dagli avvocati Scarano e Petrossi

Amministrative di Trivento, il TAR rigetta il ricorso elettorale presentato dall’opposizione e accoglie le argomentazioni della difesa dei consiglieri di maggioranza, sostenuta dagli avvocati Scarano e Petrossi. La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, riunitosi in data 6 novembre 2024, rigetta il ricorso presentato dalla minoranza consiliare e le motivazioni date coincidono con le argomentazioni principali portate dalla difesa dei consiglieri di maggioranza, sostenuta dagli avvocati Stefano Scarano e Concetta Petrossi. Il Comune di Trivento, in persona del legale rappresentante pro tempore, era rappresentato e difeso dagli avvocati Margherita Zezza e Massimo Romano. Lo scorso 8 e 9 giugno, le urne elettorali del comune trignino hanno conferito la carica di primo cittadino a Luigi Pavone. In data 16 luglio è stato notificato al Comune di Trivento il ricorso con il quale si chiedeva: l’annullamento degli atti di proclamazione della elezione alla carica di Sindaco ed a quella di Consigliere comunale del Comune di Trivento, contenuti nel verbale delle operazioni elettorali dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 10.6.2024, dell’esito delle consultazioni elettorali del 08 e 09 giugno 2024; dell’atto a firma del Sindaco del 11.06.2024, pubblicato in pari data, di proclamazione degli eletti e protocollato al n. 7465 in data 12.06.2024; del verbale n. 90 del 12.05.2024 della 2° Sottocommissione elettorale circondariale di Campobasso con il quale è stata ammessa alla competizione elettorale la lista “Futuro Trivento” collegata al candidato Sindaco Pavone Luigi; ove occorre possa, della deliberazione consiliare di convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale; di ogni altro atto del procedimento elettorale, nonché di tutti gli ulteriori atti agli stessi preordinato, connesso e/o conseguente, anche allo stato non conosciuto; nonché per l’annullamento integrale dei risultati elettorali e della proclamazione di tutti gli eletti (Sindaco e Consiglieri comunali), con ogni consequenziale statuizione anche in ordine al rinnovo delle operazioni elettorali.

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